RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Considerazioni in ordine alla novella da apportare alla Convenzione bilaterale Italia-Canada per evitare la doppia imposizione internazionale

        In relazione alla prossima entrata in vigore della Convenzione sottoscritta ad Ottawa il 3 giugno 2002 tra l'Italia ed il Canada, si evidenziano alcune osservazioni preliminari in relazione ai riflessi fiscali che, in termini di gettito, potrebbero venire a determinarsi a seguito dell'introduzione delle medesime disposizioni convenzionali.
        A tale riguardo, sono state prese in esame le disposizioni più significative, e quindi quelle concernenti i dividendi (articolo 10), gli interessi (articolo 11), i canoni (articolo 12), gli utili di capitale (articolo 13), le professioni indipendenti (articolo 14), il lavoro subordinato (articolo 15), gli artisti e sportivi (articolo 17), le pensioni (articolo 18), le funzioni pubbliche (articolo 19).
        Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2003 e ricavati dalle dichiarazioni annuali del sostituto d'imposta mod. 770/2004.

1. I dividendi (articolo 10).

        In tema di tassazione dei dividendi la novella modificativa della Convenzione bilaterale conferma la precedente scelta legislativa in ordine al criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte.
        A tale proposito, l'estensione testuale dei primi due commi dell'articolo 10 della Convenzione risulta essere identica alla precedente ad accezione delle aliquote applicabili.
        Fermo restando il principio di tassazione dei dividendi nello Stato di residenza del beneficiario, la novella prevede che i dividendi possano essere tassati anche nello Stato contraente in cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un soggetto residente nell'altro Stato contraente l'imposta non può eccedere:

            1) ad eccezione del caso in cui i dividendi sono pagati da una società finanziaria residente in Canada controllata da non residenti, il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto della società che distribuisce i dividendi;

            2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutte le altre ipotesi.

 

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        Ebbene, in relazione ai riflessi fiscali derivanti dall'introduzione della novella è possibile precisare che:

            la novella, introducendo una nuova aliquota pari al 5 per cento, determina una riduzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi allo stato attuale assoggettati ad aliquota superiore;

            la tassazione al 15 per cento è già prevista, alle medesime condizioni, dalla Convenzione vigente.

        Ebbene, a quest'ultimo proposito, sulla base della elaborazione dei dati della dichiarazione mod. 770/2004 emerge che su un totale di 56 milioni di euro di dividendi distribuiti a soggetti residenti in Canada:

            euro 500 mila non sono assoggettati ad alcuna ritenuta in uscita dall'Italia;

            euro 72 mila scontano una ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5 per cento trattandosi, in via di approssimazione, di proventi relativi ad azioni di risparmio;

            euro 51 milioni sono assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento;

            euro 3,2 milioni sono assoggettati all'aliquota «ordinaria» del 27 per cento.

        Rispetto alla evidenziata situazione, l'introduzione della modifica all'articolo 10 della Convenzione potrebbe determinare una diminuzione di gettito che si stima prudenzialmente in 1,2 milioni di euro.
        La diminuzione di gettito deriva dall'applicazione della minore aliquota convenzionale del 5 per cento ai dividendi attualmente assoggettati all'aliquota del 15 per cento. Invece, la riduzione dell'aliquota non dovrebbe avere significativo impatto sui dividendi attualmente assoggettati all'aliquota del 12,5 per cento essendo tali importi di modesta entità e trattandosi presumibilmente di proventi relativi ad azioni di risparmio.
        In questi termini, sul totale dei dividendi che scontano l'aliquota convenzionale del 15 per cento (pari a 51 milioni di euro) per un totale di ritenute operate per 7,5 milioni di euro, applicando la nuova aliquota contenuta nella lettera (a) del paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione, verrebbero ad essere dovute ritenute per 2,6 milioni di euro, così determinandosi una diminuzione di gettito pari a circa 4,5 milioni di euro (7,1 milioni - 2,6 milioni).
        Non essendo possibile acquisire dati certi circa i dividendi pagati a società canadesi in relazione a partecipazioni che soddisfino il requisito indicato dalla lettera (a) del paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione in esame (il quale si configura nell'ipotesi in cui l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto della società che distribuisce i dividendi), si presume, in via prudenziale, che essi rappresentino il 25 per cento dell'ammontare complessivamente rilevato nell'anno 2003 (ovvero 12,8 milioni di euro), riguardante i dividendi assoggettati alla ritenuta del 15 per cento.

 

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        Conseguentemente si stima la perdita di gettito nell'ordine di euro 1,2 milioni [ovvero la differenza tra euro 1,9 milioni (ritenute del 15 per cento su 12,8 milioni di euro) e euro 0,7 milioni (pari alle ritenute del 5 per cento spettanti su 12,8 milioni di euro di dividendi distribuiti)].
        Dal calcolo della perdita di gettito sono esclusi i dividendi assoggettati ad aliquota del 27 per cento (il cui ammontare nel 2003 è di 3,2 milioni di euro a cui corrispondono ritenute o imposte sostitutive applicate per circa 0,8 milioni di euro), dovendosi assumere che essi siano già oggi esclusi dall'ambito applicativo dell'articolo 10 della Convenzione (ad esempio, perché il beneficiario effettivo non è residente in Canada) e che detta esclusione permanga anche a seguito dell'introduzione delle suesposte modifiche.
        Una breve annotazione riguarda i dividendi non assoggettati a ritenuta, pari a euro 500.000. Presumibilmente dovrebbe trattarsi di dividendi pagati in relazione a partecipazioni relative a stabili organizzazioni di soggetti canadesi nel territorio dello Stato. In questo caso il dividendo concorre a formare il reddito d'impresa imponibile della stabile organizzazione e conseguentemente è soggetto al medesimo regime fiscale della inapplicabilità delle ritenute previsto per i dividendi corrisposti a imprese residenti. La Convenzione non introduce modifiche al regime sopra descritto e conseguentemente non determina nella fattispecie alcuna variazione di gettito.
        Per quanto attiene alle altre modifiche normative contenute nell'articolo 10 non si apprezzano ulteriori diminuzioni di gettito.
        Infine, appare necessario segnalare che un parziale recupero della stimata perdita di gettito potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta che potrebbe essere vantato da società o enti italiani per effetto della riduzione della ritenuta alla fonte operata in Canada.
        In effetti, a fronte della perdita di gettito conseguente alla riduzione della ritenuta sui flussi (utili distribuiti) in uscita verso società od enti fiscalmente residenti in Canada, sussiste un minor credito per imposte pagate in Canada, e quindi un recupero di gettito, chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale riduzione della ritenuta operata all'estero.
        Dovendo in questa sede provvedere ad una stima, anche se forfetaria e approssimativa, del recupero di gettito conseguente al riconoscimento di un credito di imposta, appare necessario compiere le seguenti considerazioni.
        Dai dati Unico 2004 - società di capitali per l'anno di imposta 2003, emerge che i redditi, sotto forma di dividendi, prodotti in Canada ammontano a circa 0,9 milioni di euro.
        Occorre ulteriormente considerare che, ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dettante la disciplina del credito per imposte pagate all'estero, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana assolta. Per l'anno di imposta in esame il credito di imposta stimato è pari a circa 90 mila euro.
 

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        Considerando che la diminuzione dell'aliquota convenzionale riguarda solo partecipazioni qualificate, non si dovrebbero verificare apprezzabili variazioni positive di gettito a causa di un minor credito di imposta.

Incidenza sul gettito: Diminuzione di gettito pari a euro 1,2 milioni.

2. Gli interessi (articolo 11).

        La formulazione dell'articolo 11 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Canada siglata a Ottawa il 3 giugno 2002 introduce modifiche alla disciplina precedente.
        In particolare, stante la conferma del criterio impositivo concorrente dello Stato di residenza e di quello della fonte e limitatamente alle ipotesi di tassazione degli interessi nello Stato di provenienza viene introdotta un'aliquota del 10 per cento (articolo 11, paragrafo 2).
        La disposizione prevede, altresì, una più puntuale definizione di «interesse» intendendosi per esso:

            1) i redditi dei crediti di qualsiasi natura garantiti da ipoteca o no;

            2) i redditi dei titoli del debito pubblico o quelli di buoni o obbligazioni, compresi i premi annessi a tali titoli, buoni o obbligazioni;

            3) i proventi soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono.

        In ogni caso, nella definizione di interesse non sono ricompresi i redditi assoggettati al prelievo alla stregua dei dividendi.
        Ebbene, in relazione ai riflessi fiscali derivanti dall'introduzione della novella è possibile precisare che la novella, introducendo una nuova aliquota pari al 10 per cento, determina una riduzione di gettito con riguardo a tutti gli interessi allo stato attuale assoggettati alla aliquota convenzionale superiore del 15 per cento.

        Ebbene, a quest'ultimo proposito sulla base dell'elaborazione dei dati della dichiarazione mod. 770/2004 (quadro SF) emerge che, su un totale di 5,3 milioni di euro di interessi pagati a soggetti residenti in Canada, vi sono interessi assoggettati a ritenuta del 15 per cento pari a 3 mila euro per un importo di ritenute pari a 500 euro, le quali, per effetto dell'applicazione della ritenuta del 10 per cento si ridurrebbero a 300 euro. La diminuzione quindi si ritiene non significativa.

Incidenza sul gettito: Nessuna variazione di gettito.

 

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3. Canoni (articolo 12).

        La disposizione contiene una previsione riguardante il regime di tassazione dei canoni di cui all'articolo 12 della Convenzione, attualmente assoggettati all'aliquota del 10 per cento.
        La modifica, pur facendo salvo il principio di imponibilità dei canoni anche nello Stato contraente da cui essi provengono oltre che nello Stato di residenza del beneficiario, tuttavia introduce una significativa limitazione della potestà impositiva dello Stato di provenienza riducendo dal 10 per cento al 5 per cento l'aliquota applicabile, nei casi di canoni per l'uso o la concessione in uso di software per computer o di qualsiasi genere di brevetti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (escludendo, tuttavia, ogni informazione analoga fornita in relazione ad un accordo di noleggio o di concessione).

        In tutti gli altri casi l'ammontare lordo dei canoni continuerà ad essere assoggettato all'aliquota del 10 per cento nello Stato della fonte.
        Ebbene, dalle rilevazioni eseguite per l'anno 2003 - come desunte dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta mod. 770/2004 - emergono somme imponibili per royalties percepite da residenti del Canada per complessivi 3,3 milioni di euro e ritenute applicate pari a circa 360 mila euro.
        In conseguenza dell'entrata in vigore della riduzione di aliquota, le ritenute dovrebbero ridursi del 50 per cento, considerato che le due voci del quadro SC del mod. 770/2004 prese a base di commisurazione della riduzione di aliquota si riferiscono alla utilizzazione economica di brevetti e di altre opere dell'ingegno, che quindi dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del 5 per cento di cui alla lettera (a) del paragrafo 2 dell'articolo 12. La diminuzione di gettito, precauzionalmente, si stima intorno a 180 mila euro.

Incidenza sul gettito: Diminuzione di gettito pari a euro 180 mila.

4. Utili di capitale (articolo 13).

        La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

            dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente. Pertanto, la norma non considera le plusvalenze su immobili situati nello Stato di residenza dell'alienante o in uno Stato terzo rispetto ai contraenti;

            dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione o appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 in parola, si considera proprietà mobiliare qualsiasi proprietà diversa da quella immobiliare e quindi

 

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si comprendono nella nozione anche i beni immateriali (ad esempio, l'avviamento);

            dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;

            gli utili derivanti dall'alienazione di azioni (diverse dalle azioni quotate in una borsa valori riconosciuta in uno Stato contraente) facenti parte di una partecipazione sostanziale nel capitale azionario di una società, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato;

            gli utili derivanti dall'alienazione di una partecipazione sostanziale in una società di persone, trust o successione, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in detto altro Stato;

            in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

        Inoltre, la nuova formulazione dell'articolo 13 della Convenzione in esame introduce una disposizione (contenuta nel paragrafo 5) avente ad oggetto i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o di riorganizzazione di due o più società nazionali (a seconda del caso entità italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari o mobiliari nell'altro Stato.
        Con tale disposizione, viene data al contribuente la possibilità di beneficiare del cosiddetto «tax deferal», in virtù del quale è accordato un rinvio del momento impositivo nel Paese ove sono situati i cespiti interessati dalle suddette operazioni.
        In particolare, la traslazione temporale del momento impositivo sarà condizione dalla stipulazione di un accordo da siglarsi tra l'autorità competente dello Stato contraente nel quale i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni medesimi.
        Ebbene, in ordine alla modifica normativa derivante dalla possibilità di beneficiare di un «tax deferal» non si rinviene alcuna variazione di gettito apprezzabile in quanto si assiste ad un rinvio della tassazione, peraltro sottoposto a condizione potestativa espressa dall'accettazione dell'Amministrazione competente dell'altro Stato contraente, e non ad una esclusione o riduzione del prelievo fiscale.
        In termini conclusivi, le disposizioni dell'articolo 13 della Convenzione non introducono diverse ed ulteriori limitazioni alla potestà impositiva rispetto a quelle già accordate nel precedente testo della Convenzione e, pertanto, non determinano alcuna apprezzabile variazione del gettito.

Incidenza sul gettito: Nessuna variazione di gettito.

5. Professioni indipendenti (articolo 14).

        La nuova formulazione dell'articolo 14 della Convenzione, facendo espresso riferimento alle «persone fisiche» e non più ai «residenti»,

 

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è più puntuale nell'individuazione della platea dei soggetti cui la norma trova applicazione.
        Peraltro, già nel vigore della precedente disposizione il campo di applicazione soggettivo della disposizione de qua, limitato al «soggetto residente», viene comunque circoscritto a persone fisiche trattandosi di redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico et similia.
        In conclusione, deve assumersi che la nuova previsione non produca alcuna variazione di gettito.

Incidenza sul gettito: Nessuna variazione di gettito.

6. Lavoro subordinato (articolo 15).

        Le modifiche proposte riguardano la formulazione del paragrafo 3 dell'articolo 15 in relazione alla imposizione sulle remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale.
        La modifica potrebbe in astratto determinare una minima variazione di gettito, variazione, però, che, nell'ottica del presente elaborato, deve considerarsi non rilevabile.

Incidenza sul gettito: Nessuna variazione di gettito.

7. Artisti e sportivi (articolo 17).

        L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).
        La norma, pur con qualche modifica di mero stile rispetto alla formulazione precedente, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Canada.

Incidenza sul gettito: Nessuna variazione di gettito.

8. Pensioni (articolo 18).

        La novella introduce talune modifiche al regime di tassazione delle pensioni corrisposte a favore di soggetti residenti in uno dei due Stati contraenti.

 

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        Pur rimanendo fermo il principio di tassazione nel Paese di residenza del percettore e in quello da cui provengono tali pensioni, a differenza dell'attuale regime viene ora previsto che:

            a) in caso di pagamenti periodici di pensioni, l'imposta non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei suddetti pagamenti effettuati a favore del beneficiario nell'anno solare di riferimento ed è applicata sulla parte eccedente 12 mila dollari canadesi o l'equivalente in euro. Peraltro, se inferiore, comunque troverà applicazione l'aliquota che il beneficiario avrebbe scontato sui medesimi redditi - senza la franchigia di 12 mila dollari - se fosse stato residente nello Stato da cui la pensione proviene;

            b) le prestazioni di sicurezza sociale pagate ad una persona fisica residente nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato della fonte e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta non può essere superiore a quella che il beneficiario avrebbe scontato come soggetto fiscalmente residente dello Stato da cui le prestazioni provengono;

            c) i pagamenti non periodici delle pensioni, le indennità di fine rapporto o le remunerazioni forfetarie di analoga natura e i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato.

        Rispetto alle tre fattispecie sopra descritte va considerato che per l'ipotesi di cui alla lettera c), non essendo prevista in via esclusiva la potestà impositiva nello Stato della fonte, rimane confermato il diritto alla tassazione dei proventi in argomento anche nello Stato di residenza del percettore.
        Per l'ipotesi di cui alla lettera b), la novella estende il principio di tassazione in via esclusiva nello Stato della fonte, peraltro già prevista dal paragrafo 3 della vigente Convenzione, a tutti i redditi riconducibili alla descritta fattispecie ed elimina le franchigie previste dal citato paragrafo.
        Per l'ipotesi di cui alla lettera a), il principio di tassazione in entrambi gli Stati contraenti, oggi vigente, è fatto salvo; mentre subisce una variazione l'ammontare della franchigia, la quale, secondo le modifiche proposte, è pari a 12 mila dollari canadesi anziché a 10 mila dollari canadesi o 12 milioni di lire italiane precedentemente previste dalla disposizione convenzionale.
        Ebbene, ai fini della valutazione dell'incidenza, in termini di gettito, delle modificazioni apportate all'articolo 18 della Convenzione occorre precisare che dai dati dell'Osservatorio sulle pensioni/fonte INPS emerge che nel 2005 i beneficiari delle pensioni corrisposte a soggetti residenti in Canada sono stati 54.241 per un importo annuo di 94 milioni di euro; in particolare, i beneficiari delle predette prestazioni hanno percepito un importo medio mensile pari a euro 133,05.
        L'elaborazione presa in esame può essere mantenuta come base anche per le annualità successive, in considerazione del fatto che le prestazioni pensionistiche percepite da soggetti residenti in Canada ed

 

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erogate da istituti di previdenza e assistenza italiani sono rimaste sostanzialmente invariate negli ultimi anni.
        Purtuttavia, le variazioni di gettito derivatiti dalle modificazioni normative apportate non sembrano essere quantificabili in considerazione della difficoltà di determinare la frequenza delle prestazioni che superano la soglia quantitativa prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione.

Incidenza sul gettito: Non rilevabile.

9. Funzioni pubbliche (articolo 19).

        Le modifiche proposte riguardano, prevalentemente, la formulazione del paragrafo 2 dell'articolo 19 in relazione all'imposizione sugli stipendi, sui salari e sulle remunerazioni pagate da uno Stato contraente (o da una sua suddivisione politica) ad una persona fisica che ha la doppia nazionalità italiana e canadese (si tratta, nella maggioranza delle ipotesi, dei cosiddetti contrattisti in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa).
        In sostanza, nell'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione in esame è stata inserita una disposizione la quale, nei casi di cui sopra, attribuisce la potestà impositiva allo Stato che eroga i compensi al personale di cui sopra.
        Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, produce effetto retroattivo nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della nuova Convenzione.

Incidenza sul gettito: Non rilevabile.

 

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